REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Redatto dal perito esperto PIRERA ALDO con la collaborazione di: Bonifacio DELLA ROCCA – Responsabile del Servizio Commercio, M.llo Claudio CONTINI – Comandante della Polizia Municipale, Arch. Franco VISCONTI – Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica)
approvato con delibera C.C. 45 del 28/09/2010
INTRODUZIONE
La L.R. n. 11/2008 demanda ai comuni la programmazione della rete di esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e del rilascio delle nuove autorizzazioni. L’Ente locale può fissare indirizzi diversi tra loro qualora coesistano realtà economiche, sociali e territoriali diversificate, tenendo in considerazione alcuni elementi quali: lo sviluppo demografico, economico e sociale della popolazione residente e fluttuante, le abitudini di consumo extradomestico, le caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera, collinare o montana, le potenzialità turistiche, l'impatto sulla mobilità, la vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell'area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, de¬stinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani, la presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale, la previsione dell'insediamento di medie e grandi superfici di vendita, la previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed architettonico (art. 1, comma 95).
Dalla programmazione vanno esclusi i criteri relativi all'utilizzo di "contingenti di superficie" e l'individuazione di "distanze minime" fra gli esercizi.
Sulla base di analisi specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza con¬dizioni ulteriori, rispetto a quelle della conformità alle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, che peraltro devono sempre sussistere. Tuttavia è fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di programmazione sopra elencati, qualora si verifi¬chino fatti e circostanze nuove o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione.
L’art. 3 della L. 4.8.06, n. 248 (legge Bersani) “Regole di tutela della concorrenza nel settore commercio” tra l’altro, prevede la libertà di concorrenza al fine di assicurare ai consumatori un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza limiti e prescrizioni quali:
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale ….. omissis …………..
Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, demanda ai comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, i provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di som¬ministrazione di alimenti e bevande al pubblico in sede fissa, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.
Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consen¬tire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo grave¬mente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e sal¬vaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
L’art. 70, c. 4 del D. Lgs. 59/10, richiama l’art. 52 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, il quale sottopone l’individuazione delle aree pubbliche da tutelare ad un parere preventivo della Soprintendenza.
Alla luce di quanto previsto dalla L. R. 11/08, dalla L. 248/06 e dal D. Lgs. 59/10, con particolare riferimento all’art. 84 “Clausole di Cedevolezza” il quale prevede che le disposizioni previste dallo stesso D. Lgs. 59/10 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata dalla Regione nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal D. Lgs. 59/10.
Da un’analisi della normativa esistente nel settore dei pubblici esercizi, delle abitudini della comunità Popolose, delle offerte e domande per l’attivazione di nuovi pubblici esercizi, nonché dell’assenza nel territorio di zone di particolare pregio tali da sottoporre a specifica programmazione, si ritiene di non assoggettare a programmazione le attività dei Pubblici Esercizi.
Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, le seguenti disposizioni:
a) R. D. 18.6.1931, n. 773 (TULPS);
b) R. D. 6.5.1940, n. 635 – Regolamento per l’esecuzione del TULPS;
c) L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, successive modifiche ed integrazioni;
d) Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi;
e) L. 26.10.1995, n. 447 – Legge Quadro sull’inquinamento acustico;
f) D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 – Regolamento per i requisiti acustici nei Pubblici Esercizi;
g) D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
h) L. 04.08.2006, n. 248 – Legge Bersani;
i) Delibere G. R. 21.08.2006, n. 949 e 950 “Applicazione dei Reg. CE n. 852/04 “Linee guida della Regione Abruzzo”;
j) Legge Regionale 16 luglio 2008, n. 11, “Nuove norme in materia di Commercio”, riformulata con L. R. 18.02.2010, n. 5 e L.R. 16.07.2010, n. 17;
k) L. 15.07.2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
l) D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della diretta 2006/123/CE;
m) D. Lgs. 59/10 – Circolare esplicativa del 06.05.2010, n. 3635;
n) Risoluzione n. 61559 del 31.5.10 “Ministero dello Sviluppo Economico;
o) Legge 29.07.2010, n. 120, art. 54 – Sicurezza stradale.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera g), del D.P.R. n. 311 del 28/5/2001 le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento svolgono anche la funzione di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza previste dall'art. 86 del TULPS – R.D. n. 773/31.
Art. 2 - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO
L'attività di somministrazione è un'attività commerciale libera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione, per i quali non è ammissibile alcun contingentamento; pertanto, il presente Regolamento intende disciplinare l'esercizio delle attività di somministrazione nel territorio comunale tenendo conto delle peculiarità del proprio sistema distributivo e insediativo, al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali:
- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi alla distribuzione della popolazione residente, alla mobilità della stessa, stimolando i fenomeni di differenziazione produttiva, tenuto conto delle peculiarità geografiche, morfologiche e infrastrutturali insistenti;
- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi alla domanda di consumi extradomestici, e garantire al consumatore la possibilità di scelta in modo concorrenziale delle diverse forme di offerta, favorendo così il contenimento dei prezzi ed il corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;,
- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi ai processi di valorizzazione e riqualificazione
del territorio comunale, con particolare attenzione all'impatto dell'offerta nelle zone urbane, nel centro storico, nonché nei centri minori e/o ad alta densità mobilitativa;
- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi all'attività urbanistica e programmatica
dell’ente, al fine di un impiego efficiente, competitivo e razionale delle aree di specifica destinazione;
- raccordare l'offerta dei pubblici esercizi al tessuto economico, incentivandone la
presenza in centri commerciali naturali e in aree a particolare vocazione turistico - ricettive;
- promuovere sistemi di riconversione e di innovazione della rete distributiva, favorendone i processi di aggregazione/accorpamento, di ristrutturazione, di efficienza logistica, commerciale e promozionale, stimolando una cosciente e condivisa cultura di marketing commercia¬le, con particolare riguardo alla responsabilità sociale d'impresa, ai sistemi di tutela e rispet¬to dell'ambiente, alla promozione di prodotti tipici locali e regionali.
Inoltre, l'esercizio dell'attività di somministrazione è volta a perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- promuovere l'innovazione del sistema distributivo e produttivo locale, garantendone la libera concorrenza e le migliori condizioni nel rapporto prezzo/qualità;
- garantire la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- promuovere sistemi di qualità nell'attività di gestione e del lavoro;
- garantire trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività d'impresa, allo scopo di elevare il livello di qualità del mercato;
- garantire sistemi di tutela dei consumatori, in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione di prezzi e prodotti;
- sostenere percorsi di sviluppo relativi alla qualità sociale della città, all'attrazione turistica, alla promozione dell'enogastronomia locale e delle produzioni tipiche locali;
- favorire l'armonizzazione e l'integrazione intersettoriale e di filiera, al fine di agevolare l'equilibrio tra domanda e offerta e rimuovere gli ostacoli esistenti.
- sostenere la riqualificazione delle aree meno popolate e/o esposte a processi di rarefazione, di decremento abitativo.
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) per le attività previste dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 ed indicate all’art. 9;
b) mediante distributori automatici in locali adibiti a tali attività;
c) presso il domicilio del consumatore in locali non aperti al pubblico;
d) su aree pubbliche ai sensi della L. R. 135/99.
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono somministrare, oltre alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, esclusivamente i prodotti indicati nella registrazione sanitaria in relazione ai requisiti igienico sanitari dei locali in cui viene svolta tale attività e delle attrezzature utilizzate.
AI fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministra-zione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, mediante apposite ordinanze, può interdire l’attività di somministrazione di bevande alcoliche:
a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un’area;
b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
c) in particolari occasioni in determinate fasce orarie;
d) come prescrizione ai sensi dell’art. 9 del TULPS.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività, nel rispetto delle norme osservate dagli esercizi di vendita al dettaglio (pubblicità dei prezzi ecc.)
Art. 4 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
b) per superficie aperta al pubblico l’area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore, se privata;
c) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizio non aperto al pubblico
l’attività svolta dalle mense aziendali, agli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con il quali si sia stipulato apposito contratto;
d) per attrezzature di somministrazione tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consenti- re il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lett. a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
e) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusiva mente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
f) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi, cerimonie ed attività similari.
Art. 5 - REQUISITI DI ACCESSO PER L’APERTURA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non sono in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi da 1 a 5 del D. Lgs. 59/10:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998. n. 252.¬
Per le attività di pubblici esercizi, oltre ai suddetti requisiti morali, risultano applicabili quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Abruzzo, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
e) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 prima del 4 luglio 2006 per l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Con la novella normativa i requisiti professionali sono unificati, ovvero, i requisiti validi per il commercio di alimenti valgono anche per la somministrazione e viceversa.
In caso di società, associazione od organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione.
In caso di assenza superiore a 60 gg. del legale rappresentante o del preposto della società, questo deve provvedere a comunicare al Comune la nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS, al fine di sostituirli.
Nel caso in cui l’assenza non assume carattere di stabilità, ma si tratti di una assenza momentanea motivata da esigenze comuni, il legale rappresentante della società, non deve necessariamente nominare un rappresentante.
È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, ambientale, urbanistica, igienico sanitaria, di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità.
Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che altrimenti rimane precluso, ma non condiziona il rilascio del!'autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla notifica del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità.
In deroga alla normativa vigente l’interessato può autocertificare l’utilizzo dei locali di realizzazione antecedente al 1934 (entrata in vigore del T.U. di igiene e sanità), ovvero antecedenti al 1967 se posti al di fuori della perimetrazione urbana dell’epoca, per i quali non sono mai state eseguite opere, se non quelle riconducibili al regime libero (ordinaria manutenzione), né sia mai stato richiesto e conseguentemente rilasciato nessun provvedimento edilizio, comprese sanatorie e/o condoni edilizi, né D.I.A. e dei quali non sia mai stata modificata la destinazione d’uso commerciale.
Il Responsabile del Settore commercio, verificata la sussistenza dei requisiti previsti, rilascia la definitiva autorizzazione amministrativa.
Il titolare o il rappresentante legale, al fine di consentire i previsti controlli di rito 15 giorni prima dell’apertura del pubblico esercizio, deve comunicare la data di apertura dell’esercizio commerciale.
Art. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Oltre al rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5 si individuano alcuni requisiti minimi qualitativi validi ai fini della priorità al rilascio dell’autorizzazione amministrativa.
Viabilità
Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a mt. 100
Possibilità di spazi privati per la sosta della clientela posti non oltre mt. 50
_____________________________________________________________________________
Funzionalità
Disponibilità di spazi privati/in concessione esterni destinati alla somministrazione
Orari di esercizio estesi (oltre le 8 ore)
Sistema di climatizzazione del locale
Presenza di personale di accoglienza alla clientela e/o addetto al controllo fuori dal locale (dove previsto)
_____________________________________________________________________________
Tutela del consumatore
Presenza del menù in almeno una lingua straniera, oltre all’italiano
Utilizzo di specifico abbigliamento da lavoro
Presenza nel menù dei vini di almeno 2 tipologia di vini doc abruzzesi
Rilevatore alcolometrico a disposizione gratuito dei consumatori
_____________________________________________________________________________
Convenzioni
Dichiarazione di impegno ad aderire a pacchetti offerta per: Dipendenti pubblici, lavoratori, studenti e turisti
_____________________________________________________________________________
Servizi ai disabili
Dotazione di servizi igienici con i requisiti di accessibilità
Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l’accessibilità e fruibilità dei servizi quali: idonei tavoli, menù braile ecc.
_____________________________________________________________________________
Risparmio energetico
Uso esclusivo di elettrodomestici di classe A
Presenza di sistemi termici eco-compatibili (impianti a pavimento, pannelli solari ecc.)
_____________________________________________________________________________
Raccolta rifiuti
Disposizione di attrezzature per la raccolta differenziata
Disposizione di attrezzature per la raccolta di rifiuti speciali
Art. 7 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Il rilascio dell’autorizzazione definitiva è subordinato all’accertamento dei requisiti di cui all’art. 5, nonché:
a) al rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento;
b) alla disponibilità da parte dell’interessato dei locali nei quali intende esercitare l’attività;
c) all’indicazione, in caso di società, dell’eventuale preposto all’esercizio;
d) alla richiesta di registrazione sanitaria e al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
e) all’accertamento dei criteri di sorvegliabilità dei locali.
I suddetti requisiti sono necessari anche in caso di svolgimento dell’attività in chioschi su area pubblica o privata, nei quali sia possibile l’accesso e lo stazionamento di pubblico nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1, c. 100 della L. R. 11/08.
Art. 8 - TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”.
Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dalla specifica registrazione sanitaria.
Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività individuate all’art. 9 che intende esercitare nei limiti previsti dalla registrazione sanitaria.
Art. 9 - DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, entro 60 gg. sono tenuti a comunicare al Comune le diverse denominazioni assunte ai sensi del presente articolo. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle attività svolte ed in conformità all’ex autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:
lett. a) – Ristorante con cucina: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di
piatti e dotato di servizio al tavolo;
lett. b) – Esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o
regionale;
lett. c) – Self service, tavole calde, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
lett. d) – Pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;
lett. e) – Bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
lett. f) – Bar – Caffè: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
lett. g) – Bar – gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere prodotti in proprio;
lett. h) – Birrerie, whine bar, pub, enoteche, caffetterie, sale da thè e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
lett. i) – Piano bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;
lett. j) – sale da ballo, discoteche, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
lett. k) – impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;
lett. K bis – pizzeria al taglio o al banco come attività non artigianale.
Le denominazioni di cui sopra hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 10 - ATTIVITÀ SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Ai sensi dell'art.1, comma 98 della L. R. 11/08 sono soggette a D.I.A. le attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte, internet point, caffè letterario e lunge bar future, casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi), grandi superfici di vendita non alimentari che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, così come definite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’art. 2 del D.P.R. 4.4.01, n. 235;
d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti ;
e) al domicilio del consumatore;
f) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati o altri simili strutture di accoglienza o sostegno;
g) negli alberghi o strutture ricettive.
Le attività di cui al presente articolo sono soggette a D.I.A come previsto dall’art. 1, dal comma 104 al comma 107 della L. R. 11/08 da formalizzare al Comune e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia. Le suddette attività non possono essere trasferite.
Art. 11 - ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE
Non sono soggette ad autorizzazione o a D.I.A. amministrativa le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno. Tali attività sono soggette al preventivo accertamento della idoneità igienico sanitaria della struttura, con specifico riguardo alla zona riservata alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché di locali di deposito delle derrate alimentari.
Art. 12 - DISPOSIZIONI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In tale tipologia di esercizi è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Art. 13 - TIPOLOGIA DEI PROCEDIMENTI
Ai sensi dell’art. 1, comma 99, della legge regionale n. 11/08 e dell’art. 64 del D. Lgs. 59/10:
- l'apertura di un nuovo esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata ad autorizzazione amministrativa;
- il trasferimento di sede è soggetto a Dichiarazione di Inizio Attività da presentare al Comune/SUAP ai sensi dell’art. 19, c. 2, secondo periodo della L. 241/90, l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della D.I.A., in considerazione dell’assenza di zone comunale sottoposte a programmazione.
Ai sensi dell’art. 1, c. 118 della L. R. 11/08, l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione che deve essere inviata al Comune.
Decorsi 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, l’attività può essere esercitata nel rispetto dei requisiti previsti dal richiamato comma 118, nonché della conformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.92, n. 564.
ll subingresso nella titolarità o della gestione dell'esercizio senza alcuna modifica dell'attività svolta dal precedente titolare, sono assoggettati a dichiarazione di inizio attività da presentare nei termini di cui all’art. 1, commi 124 e 125 della L. R. 11/08 in relazione all’art. 64, comma 4 del D. Lgs. 59/10, con decorrenza immediata dalla data di presentazione della dichiarazione.
Le modifiche societarie di cui all’art. 1, comma 120 della L. R. 11/08 quali: variazione della natura giuridica; della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale, sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l’autocertificazione relativa alle modifiche societarie intervenute.
Art. 14 - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO
Le domande di apertura di un nuovo esercizio e le dichiarazioni di inizio attività di trasferimento di sede, sono presentate utilizzando, preferibilmente, la modulistica appositamente predisposta che contiene gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
Le attività soggette a dichiarazione di inizio attività previste dall’art. 10 del Regolamento, non possono essere trasferite.
La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri comunali, non esonera, in ogni caso, il titolare dell'autorizzazione ottenuta da eventuale decadenza, sospensione o revoca nel corso dell'esercizio dell'attività e nelle vigenti norme in materia urbanistico - edilizia, igienico - sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto ministeriale n. 564 del 1992.
Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.
Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.
Per le attività di cui all'art. 13, ultimi 2 commi del presente regolamento, il cui esercizio è soggetto a D.I.A. ad effetto immediato, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 5 del presente regolamento, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della D.I.A.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione, la stessa si intende accolta.
Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo.
Per le domande soggette ad autorizzazione, con la comunicazione di cui all’art. 8, comma 2, della L. 241/90, il Responsabile del procedimento rilascia ricevuta con le seguenti informazioni:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b) i mezzi dia ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l’azione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione è considerata come rilasciata.
Art. 15 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI
L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.
Il responsabile del procedimento accerta d'ufficio:
a) le verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
b) le verifiche secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.
In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e S.M.I.
Art. 16 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
In occasione di fiere, feste, mercati e altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazio ni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'art. 5, del presente regolamento o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonchè delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.
Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, sociale, politico e sportivo, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'art. 5 del presente regolamento nonchè il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a 7 giorni consecutivi, le stesse, sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.
Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Art. 17 - SUBINGRESSO E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione della autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento. In caso il subentrante non dispone del requisito professionale, l’attività deve riprendere entro un anno.
Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività. Decorso il suddetto termine in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzatorio. Nel caso in cui chi eredita intende cedere l’attività in gestione o in proprietà, non è soggetto a munirsi della qualificazione professionale, né inviare alcuna comunicazione al Comune.
La D.I.A. deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla data di registrazione dell’atto di cessione e dell’apertura della successione.
Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività sono soggetti a D.I.A. ad effetto immediato ai sensi dell’art. 1, commi 124 e 125 della legge regionale riformulato dall’art. 64 del D. Lgs. n. 59/10, qualora non siano apportate modifiche di alcun genere.
Il titolare di autorizzazione che cessa di esercitare l’attività, entro 30 giorni deve comunicare al Comune per iscritto la cessazione allegando l’autorizzazione o la D.I.A. in originale.
Art. 18 - DURATA, DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Nelle autorizzazioni stagionali (art. 1 comma 110 L.R. 11/08 ) sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio del!' attività.
Si considera attività stagionale quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a un mese e non superiori a 6 mesi, per ciascun anno solare.
Le autorizzazioni decadono:
a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
c) quando, in caso di subingresso, il subentrante non avvii l'attività entro dodici mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
d) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità;
e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitarie avvenute dopo la sospensione dell’attività prevista dall’art. 1, comma 140 della L.R. 11/08.
f) quando il titolare dell’autorizzazione non comunichi l’eventuale richiesta di sospensione dell’attività.
Le autorizzazioni possono inoltre essere sospese volontariamente nei seguenti casi:
- malattia;
- gravidanza;
- assistenza a figli minori.
Le modalità di sospensione delle attività sono indicate dall’art. 1, c. 121 della L. R. 11/08.
I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alla lett. a), sono individuati dagli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Municipale.
La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
Art. 19 - DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI
Ai sensi dell’art. 1, comma 98 lett. a) della L.R. 11/08 le autorizzazioni all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di trattenimenti musicali di accompagnamento senza ballo;
Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti senza ballo:
a) L'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell’esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
b) L'effettuazione di intrattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può partecipare attivamente, fatta salva l'esclusione dei trattenimenti danzanti;
c) Trattenimenti e svago di semplice musica di accompagnamento e compagnia.
Le suddette attività sono soggette a D.I.A. nei termini previsti dai commi da 104 a 107 della legge regionale 11/08.
L'effettuazione degli intrattenimenti musicali deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.
Per i locali interni si dovrà provvedere alla insonorizzazione adeguata e comunque tale da non recare disturbo ai vicini, tenuto conto degli eventuali limiti stabiliti per la zona acustica in cui è situato. Ai sensi dell'art. 1, c. 117 della L. R. 11/08 le attività che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso. In tutti gli altri casi, occorre predisporre un documento di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico abilitato. Vanno intesi inclusa nella definizione di sorgenti sonore non significative: la detenzione di uno degli apparecchi indicati al comma 101 della L.R. 11/08, per i quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono autorizzate.
Art. 20 - DISCIPLINA DEGLI INTRATTENIMENTI E SPETTACOLI
Le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento sono soggette alla normativa prevista dagli artt. 68 e 80 del Tulps.
La richiesta di autorizzazione dovrà indicare:
1) le generalità del richiedente;
2) il possesso dei requisiti morali;
3) il luogo del trattenimento e la durata;
4) di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche;
5) la capienza di persone.
L’interessato dovrà inoltre produrre la documentazione prevista dall’allegato D).
Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Amministrativa o Suap, ai fini di quanto previsto dall’art. 80 del Tulps, provvede a richiedere la verifica dei locali e delle strutture ai componenti della Commissione Comunale sui pubblici spettacoli.
La licenza di cui all’art. 68 del Tulps è rilasciata con le prescrizioni dettate dalla Commissione Comunale, degli orari di esercizio nonché di ogni altro vincolo rivolto alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e della quiete pubblica.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nei rispettivi Albi degli Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali e dei Geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19.8.96 e S.M.I.
Art. 21 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
Il Sindaco in relazione a esigenze di interesse pubblico, può vietare la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche.
Il divieto può essere adottato:
a) a carattere temporaneo o permanente;
b) come norme prescrittiva ai sensi dell’art. 9 del TULPS;
c) come norma generale o parziale rispetto alle zone del territorio;
d) in occasione di particolari eventi o manifestazioni.
I titolari e i gestori di esercizi muniti di licenza prevista dall’art. 86, commi 1 e 2 del TULPS ivi compresi i locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici, nei circoli privati o associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore tre e non possono riprenderle nelle tre ore successive, salvo nelle notti di Capodanno e Ferragosto.
Il Questore, per particolari esigenze di sicurezza, può disporre eventuali divieti di somministrazione di alcolici e superalcolici.
Nell’allegata tabella A) sono indicati i pubblici esercizi dove è consentita la somministrazione di alcolici.
I titolari e i gestori di cui al comma 2, che proseguono la propria attività oltre le ore 24,00 devono disporre presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducono:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 gr. per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Art. 22 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO
L’esercizio dell’attività di somministrazione può disporre di spazi su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente, in modo accessorio all’attività autorizzata.
L’autorizzazione è concessa nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 100 della L. R. 11/08, nonché delle norme comunali in relazione all’occupazione di suolo pubblico.
Art. 23 - ORARI DI ESERCIZIO
Gli orari di apertura e chiusura, le turnazioni estive sono stabiliti con apposite ordinanze sindacali, su indirizzo del Consiglio Comunale nei termini previsti dall’art. 1, comma 137 della L. R. 11/08. Gli esercenti hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale.
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determina-zione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco o da eventuali prescrizioni, sentito il parere degli Organismi di cui all'art. 1, comma 137 della L. R. 11/08.
Il Sindaco, nell’interesse pubblico e per la tutela alla sicurezza pubblica ed alla quiete pubblica, può fissare limitazioni all’orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi.
Gli esercizi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio all’art. 1, comma 137 della L. R. 11/08.
Art. 24 - ORARI DI ESERCIZIO
L’obbligo della pubblicità dei prezzi per i prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande è assolto con le seguenti modalità:
a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l’esposizione di apposita tabella all’interno dell’esercizio;
b) per le attività di ristorazione: con l’esposizione obbligatoria durante l’orario di apertura della tabella dei prezzi sia all’interno che all’esterno dell’esercizio e comunque in luogo leggibile dall’esterno.
Se l’esercizio effettua il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione.
I prodotti destinati alla vendita di asporto, sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi.
Le previsioni del presente articolo si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni di pubblici uffici.
Art. 25 - DISCIPLINA DEI BODY GUARD (BUTTAFUORI)
Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi ai fini della tutela dell’incolumità pubblica delle persone, deve osservare le disposizioni del D.M. 9.10.09 (Ministero dell’Interno), le quali sono finalizzate a disciplinare le attività di controllo:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di trattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
Per svolgere le suddette attività è obbligatorio l’iscrizione in speciali elenchi tenuti presso la Prefettura di competenza.
Il personale che già svolge servizio di controllo, ai sensi dell’art. 8, del D.M. 6.10.09, riformulato dal D.M. 31.3.10, può continuare l’attività di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo fino al 31.12.2010.
Art. 26 - SANZIONI
1) A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata, sospesa o decaduta ed il titolare non vi ottemperi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.500,00 a €.15.000,00 e la chiusura dell’esercizio.
2) Qualora viene esercitata l’attività senza i requisiti di cui all’art. 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 140, della L.R.11/08.
3) Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente Regolamento, di cui ai commi dal 93 al 135 e del comma 137 della L. R. 11/08, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 140 della L. R. 11/08;
4) Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del R.D. 773/1931;
5) Per il mancato rispetto dei turni di cui all’art. 1, comma 137 della L. R. 11/08. l’autorità comunale dispone la sospensione dell’autorizzazione amministrativa per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni che ha inizio dal termine del turno non osservato;
6) Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dall’art. 1, commi 140 e 141 della L. R. 11/08 e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale);
7) Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni in materia di somministrazione e vendita di alcolici è regolato dall’art. 14 bis della L. 30.03.2001, n. 125.
8) Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
9) Per le violazioni in materia di video-giochi, si rimanda all’allegata tabella B).
10) L’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 21 comporta la sanzione amministra-tiva del pagamento di una somma da € 5.000,00 a €.20.000,00. Per quanto concerne le sanzioni accessorie, si rinvia all’art. 54, commi 3 e 4 della L. 29.07.2010, n. 120;
11) Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
Art. 27 - NORME TRANSITORIE
1) Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di autorizzazione rilasciate ai sensi dell’art. 3, della L. 287/91, previo aggiornamento dell’ex autorizzazione sanitaria o della registrazione sanitaria, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all’art. 9;
2) A seguito della comunicazione di cui all’art. 9, il Comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della L. 287/91 con l’indicazione della nuova tipologia unica “somministrazione di alimenti e bevande”.
3) Il presente regolamento non si applica alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di sua approvazione.
Art. 28 - NORME DI RINVIO
È fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri previsti dal presente Regolamento, qualora si verifichino fatti e circostanze nuove o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione.
Per quanto concerne l’occupazione di suolo pubblico, insegne pubblicitarie, disponibilità di parcheggio ecc., si fa rinvio a specifica regolamentazione comunale.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio ai riferimenti normativi di cui all’art. 1, del presente Regolamento, con specifico riguardo all’art. 84 del D. Lgs. 59/10.
Per quanto concerne la possibilità dell’ingresso nei Pubblici Esercizi di cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, si fa rinvio al regolamento comunale di igiene e sanità o di Polizia Urbana.
Per quanto concerne le attività soggette a D.I.A., si rinvia all’art. 49 “Disposizioni in materia di servizi” della L. 30.7.10, n. 122 che ha riformulato l’art. 19 della L. 241/90 introducendo la “Segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in luogo della D.I.A. Pertanto, nel presente Regolamento dove è indicata la parola D.I.A. si deve intendere S.C.I.A.
Art. 29 - NORME ABROGATE
Sono abrogate tutte le norme comunali in materia, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.