Comune di Popoli (Pe)

Commercio al dettaglio aree pubbliche

Comune di Popoli

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REGOLAMENTO COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (Redatto da PIRERA Aldo - Consulente esterno, ha collaborato DELLA ROCCA Bonifacio - Responsabile del settore Commercio)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale. 40 del 24/11/2017 - Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06.07.2020

INTRODUZIONE
A seguito di quanto previsto dall’art. 70, c. 5 del D. Lgs. del 26.3.2010, n. 59, “Bolkestein” la conferenza unificata Stato- Regione del 05.07.12 ha sancito notevoli modificazioni operative nel commercio su aree pubbliche, con particolare riguardo alla durata delle concessioni dei posteggi, sia mercatali che isolati; il numero di posteggi che potranno essere assegnati ai singoli operatori, nonché le modalità di assegnazione degli stessi;
Successivamente sono intervenute modifiche legislative, sia nazionali (D. Lgs. 222/16 e D.L. 244/16 convertito con L. 19/17), e regionali (L.R. 30/16 modificata dalla L.R. 44/16), nonché incontri istituzionali e pareri vari quali:

  • La riunione delle Province e Regioni del 24.03.2016;
  • Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome del 03.08.2016;
  • La L. R. 30.08.2016, n. 30 modificata dalla L.R. 44/2016;
  • La Deliberazione della G.R. del 15.11.2016, n. 722;
  • La determinazione della G.R. del 25.11.2016, n. 31;
  • Il D.Lgs. Del 29.11.2016, n. 222;
  • Il D.L. del 30.12.2016, n. 244, art. 6, c. 8 “milleproroghe” convertito
  • con L. 27.02.2017, n. 19;
  • La nota dell’ANCI nazionale del 04.01.2017

È da rilevare che il D.L. 244/16, convertito con L. 27/2/17, n. 19 ha creato problemi alle Regioni che hanno la competenza costituzionale in materia di commercio, ed alle OO.SS. dei commercianti su aree pubbliche che avevano condiviso il percorso legislativo con spirito di collaborazione con il Governo.
La nostra regione con deliberazione della G.R. del 15.11.16, n. 722 ha fissato i criteri di assegnazione dei posteggi ed i Comuni avrebbero dovuto procedere con i bandi pubblici. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si è espressa negativamente rispetto al prolungarsi del rilascio delle concessioni di posteggio, in quanto tale ipotesi contrasta con l’art. 12 della direttiva dei servizi (D.Lgs. 59/10), in base al quale l’assegnazione di un titolo autorizzatorio non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, ne accordare altri vantaggi al prestatore uscente (favor).
Si rilevano alcune incongruenze della recente normativa nazionale: D.Lgs. 222/2016 e la L.R. 30/2016.
Per la vendita in forma itinerante, il D.Lgs. 222/16 prevede il rilascio dell’autorizzazione amministrativa, in contrasto con l’art. 14 del D.Lgs. 59/2010, il quale prevede che i regimi autorizzatori sono consentiti solo per motivi imperativi di interesse generale.
L'art. 20 della L.R. 30/16 prevede la Scia.
Per quanto concerne la L.R. 30/16, si rilevano evidenti contraddizioni in materia di competenza tra il Comune e il Suap, infatti gli artt. 13 e 14 prevedono che il rilascio dell’autorizzazione al commercio e la relativa concessione del posteggio siano in capo al Suap; l’art. 15, commi 1 e 4, indicano che i Comuni provvedono al rilascio dell’autorizzazione … omissis …… nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni.
Il D.P.R. 160/10 all’art. 2 prevede che il SUAP è l’unico interlocutore di accesso per il richiedente.
Da quanto sopra, ed in attesa di determinazioni nazionali e regionali, risulta necessario riordinare il Regolamento comunale alla luce della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale emanata, al fine di dare una certezza agli operatori commerciali presenti da anni nei mercati cittadini ed uno strumento regolamentare necessario per una doverosa vigilanza e controllo da parte della Polizia Locale e dell’Ufficio Competente.
L'art. 39 “Rimandi” del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del C.A.P., prevede che in caso di intervento di nuova legislazione e, comunque almeno ogni tre anni, il Consiglio comunale adeguerà il proprio Regolamento deliberato con proprio atto n. 3 del 14.2.14;
Da quanto esposto si è proceduto a riformulare e modificare il regolamento, già approvato dal C.C. del 13.2.2014, n. 3, composto da 43 articoli.
Le modifiche apportate sono indicate in neretto.
I periodi non più applicabili sono stati depennati.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO                                                                                                                                                                                   
Sono oggetto del presente regolamento le attività commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a mezzo di strutture allestite di volta in volta o di strutture mobili all’uopo attrezzate. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lett. a) e b), dell’art. 28 del D. Lgs. 114/98 e art. 14 della L. R. 30/16, ovvero in possesso di Scia commerciale:

  • su posteggi dati in concessione nei termini di cui all’art. 37, ultimo comma;
  • su qualsiasi area consentita purchè in forma itinerante.

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di vendita svolte dai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su mercati settimanali o su posteggi isolati (fuori mercato) nonché per l’attività commerciale svolta in forma itinerante.
Il regolamento favorisce lo sviluppo delle attività commerciali e promozionali sulle aree pubbliche in generale e in particolare modo dei mercati e fiere, attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e delle possibilità di acquisto dei consumatori.
Per il raggiungimento di tali obiettivi il regolamento prevede le seguenti finalità:

  • favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e una adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore e ai turisti;
  • assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  • rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale dei mercati e delle fiere, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;
  • valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
  • salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  • salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente.

Art. 2 - FONTI NORMATIVE                                                                                                                                                                                                                             

  • Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998; (Titolo X)
  • Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i.;
  • Ordinanza Ministero della Salute 03 aprile 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2002;
  • Legge Regionale n. 11 del 16 luglio 2008 e s.m.i.;
  • Conferenza unificata Stato – Regione del 05.07.2012;
  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
  • Documento unitario dell’intesa del 24.01.13 delle Regioni e Province autonome per l’attuazione dell’intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012;
  • Documento unitario delle regioni e provincie del 03.08.2016;
  • L.R. 30 agosto 2016, n. 30 – modificato dalla L.R. 44/2016;
  • Deliberazione G.R. del 15.11.2016, n. 722;
  • Determinazione G.R. del 25.11.2016, n. 31;
  • D.Lgs. 29.11.2016, n. 222;
  • Parere dell’Autorità Garante della concorrenza del 15.12.2016, n. 78725;
  • D.L. 30.12.2016, n. 244, art. 6, c. 8 “milleproroghe” convertito con la L. n. 19/2017;

Art. 3 - DEFINIZIONI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
È l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
AREE PUBBLICHE
Sono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio e le aree, di qualunque natura, destinate ad uso pubblico.
POSTEGGIO
È la parte di area pubblica o di area privata, di cui il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l'attività.
POSTEGGIO ISOLATO
È la parte dell’area pubblica che viene data in concessione al titolare della autorizzazione amministrativa per il commercio, per esercitarvi l’attività a carattere permanente, periodico o temporaneo.
MERCATO
È un'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell’attività per uno o più giorni o tutti i giorni della settimana per l’offerta al dettaglio di merci e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche.
MERCATO SPECIALIZZATO
Si intende un mercato con almeno il 90% dei posteggi trattanti merceologie del medesimo genere o affine.
Il restante 10% dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
FIERA
Si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
NUMERO DI PRESENZE IN UN MERCATO
Indica il numero delle volte in cui un operatore si presenta per partecipare ad un mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività, salvo si rifiuti di occupare il posteggio. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.
NUMERO DI PRESENZE EFFETTIVE IN UNA FIERA
Il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.
SETTORI MERCEOLOGICI
È un insieme di prodotti. Può essere: alimentare, non alimentare, misto.
TEMPORANEO
È un periodo di tempo coincidente con lo svolgimento delle manifestazioni e/o riunioni straordinarie di persone (fiere, feste ecc.) che non può superare 30 giorni.
STAGIONE
È un periodo di tempo - anche frazionato - non superiore a 90 gg. che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
BANCO TEMPORANEO
È un insieme di attrezzature da esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell’attività commerciale.
NEGOZIO MOBILE
È un mezzo attrezzato autorizzato sotto il profilo igienico-santario.
SOCIETÀ
Società di persone, società di capitali, cooperative.
CONCESSIONE
Si intende l’atto, rilasciato dal Suap comunale, che consente l’utilizzo di un posteggio per un periodo definito.
AUTORIZZAZIONE DI TIPO A
È l’autorizzazione rilasciata a soggetto titolare della concessione di posteggio in un'area pubblica. Tale autorizzazione abilita all’eserci-zio di commercio itinerante su tutto il territorio regionale e alla partecipazione alle fiere sull’intero territorio nazionale (art. 14, c. 2 L.R. 30/2016).
“AUTORIZZAZIONE” ALL’ESERCIZIO DI TIPO B
È la Segnalazione Certificata inviata al Suap comunale del Comune dove si intende avviare l’attività, che può coincidere anche con quello di residenza, per gli operatori itineranti. Tale Scia abilita all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito regionale e alla partecipazione alle fiere e sagre su tutto il territorio italiano (art. 14, c. 2 L.R. 30/2016)
COMUNICAZIONE
La stessa produce effetto con la presentazione al Suap comunale.
AUTORIZZAZIONE
È il provvedimento espresso. Qualora per lo svolgimento sia necessario l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni della Conferenza di Servizio (C.d.S.) (art. 14 e seguenti della L. 241/1990).
SCIA
È l’atto che abilita l’inizio dell’attività, salvo i controlli da effettuarsi dalla Pubblica Amministrazione entro 60 gg. dalla presentazione della stessa.
SCIA UNICA
Si applica nei casi in cui sia necessario l’invio di altre Scia, comunicazione ecc.
SCIA CONDIZIONATA
Si applica qualora l’attività oggetto della Scia, sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati.
MIGLIORIA
È la possibilità di poter apportare modifiche o sostituire il posteggio assegnato con altro posteggio nel medesimo mercato.
SPUNTA
È la modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati.
PREPOSTO
Persona preposta all’attività commerciale di imprese individuale, società, associazioni e organismi collettivi.
CONSUMO IMMEDIATO DEI PRODOTTI
Consumo dei prodotti acquistati, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitario.
PRODUTTORI AGRICOLI
Sono i soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA, i quali esercitano l’attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti (art. 10, c. 1, lett. h) della L.R. 30/2016).

Art. 4 - SFERA DI APPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono svolgere attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento, dalle leggi Regionali, dalle leggi dello Stato, dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.
Il presente Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Il presente Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori, ai sensi dell’art. 1, comma 78 della L.R. 11/2008.
Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, il presente Regolamento non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d’arte.

Art. 5 - ATTRIBUZIONI DELEGATE AL COMUNE
Ai sensi della L.R. n. 30 del 30.08.2016 il Comune esercita le seguenti funzioni e compiti concernenti:

  • Il rilascio dell’autorizzazione e contestuale concessione del posteggio;
  • La definizione della durata delle concessioni;
  • L’invio entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di commercio dei bandi per l’assegna-zione dei posteggi (art. 15/1);
  • La definizione della durata della concessione, la quale è fissa-ta in dodici anni, salvo diversa determinazione (art. 15/2);
  • La riserva di una quota di posteggi fino ad un massimo del 10% del totale degli stessi da destinare ai produttori agricoli (art. 17);
  • La regolamentazione per l’attività di commercio in forma itine-rante per le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, e quelle che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni (art. 17/6);
  • L’istituzione di nuovi mercati e fiere (art. 28);
  • La soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati (art. 29);
  • Il trasferimento dei mercati (art. 30);
  • Il divieto di esercizio del commercio itinerante (artt. 20/6 e 31/3);
  • I provvedimenti previsti dall’art. 31;
  • L’istituzione dei mercati dell’usato, antiquariato e collezionismo (art. 32/4).

Art. 6 - LOCALIZZAZIONE AREE PUBBLICHE - MERCATALI
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, sono state individuate le aree di proprietà comunale sulle quali può essere svolto il commercio secondo le modalità seguenti:

  • su posteggi dati in concessione;
  • su qualsiasi area pubblica per la quale è consentita la vendita in forma itinerante;
  • su posteggi assegnati temporaneamente.

Le aree dei mercati sono quelle delimitate nella cartografia allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenziano le aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche:
a) P.zza della Libertà e P.zza Paolini: area riservata alla vendita di prodotti previsti dal settore extra alimentare quali: stoffe in scampoli, biancheria, biancheria intima, pelletteria, calzature ed accessori d’abbigliamento ecc.;
b) Via Capponi, dall’incrocio con P.zza della Libertà a quello con P.zza Paolini - area riservata ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti ai sensi del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228;
c) C.so Gramsci, dall’incrocio con Via Capponi a Vico 4: area riservata alla vendita di prodotti del settore alimentare, quali: frutta fresca, frutta secca ed esotica, verdure ed ortaggi, uova, e comunque a tutti i banchi di vendita di prodotti alimentari che non siano automarket nonché piante fiori;                                                  d) C.so Gramsci, da vico 4 all’incrocio con P.zza XX Settembre: area riservata alla vendita di prodotti del settore alimentare, compresi i prodotti ittici, eseguita con automarket;
I titolari di più settori merceologici, all’atto della domanda, sono tenuti ad indicare la specializzazione merceologica con cui intendono frequentare il mercato; nel caso di più settori merceologici dichiarati, il posto viene assegnato per il settore merceologico prevalente.

Art. 7- LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI

 
N. AREE AREE PUBBLICHE SETTORE ALIMENT. SETTORE NON ALIMENT. AUTORIZZAZIONE DI TIPO * NOTE
1 Ospedale x x   SOPPRESSO
2 Campo Sportivo x      
3 Ingresso Cimitero   x T  
4 Zona Terme x   P  
5 C.so Gramsci x   P  
6 PEEP 1 x x P  
7 PEEP 1 x x P  
8 Villa Comunale x     SOPPRESSO
9 Riserva Capo Pescara x     Bar Ristorante

* P = permanente – S = stagionale – T = temporanea
Per i posteggi isolati individuati, è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale per quanto concerne le esigenze di tutela della viabilità. Per l’assegnazione degli stessi si applicano i criteri previsti dall’art. 21.
Le aree individuate, qualora non assegnate o non occupate, possono essere utilizzate per il commercio itinerante con le modalità previste dall’art. 8.
Le aree individuate potranno essere rideterminate in merito alla superficie, al settore merceologico e al tipo di autorizzazione con appositi provvedimenti adottati dalla G.M.

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ - ELENCO POSTEGGI

 
N. POSTEGGIO SUPERFICIE SETTORE MERCEOLOGICO DISPONIBILITÀ LOCALIZZAZ. POSTEGGIO NOTE
01 16 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
02 56 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
03 56 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
04 24 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
05 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
06 50 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
07 60 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
08 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
09 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
10 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
11 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
12 14 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
13 14 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
14 32 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
15     SI   NON ASSEGNATO
16     SI   NON ASSEGNATO
17 30 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
18 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
18A 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
19 32 E.A. NO VIA CAPPONI  
19A 2 I.A. NO VIA CAPPONI  
19B 8 I.A. NO VIA CAPPONI  
19C 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
19D 2 I.A. NO VIA CAPPONI  
19E 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
20 40 A. NO VIA CAPPONI  
20A 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
20B 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
20C 2 I.A. NO VIA CAPPONI  
21 32 A. NO VIA CAPPONI  
21A 8 E.A. NO VIA CAPPONI  
21B 4 E.A. NO VIA CAPPONI  
22 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
23 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
24 45 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
25 32 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
26 40 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
27 36 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
28 36 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
29 50 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
30 45 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
31 45 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
32 36 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
33 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
33A 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
33B 8 I.A. NO VIA CAPPONI  
33C 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
33D 4 I.A. NO VIA CAPPONI  
34 50 A. NO C.SO GRAMSCI  
35     SI   NON ASSEGNATO
36 40 E.A. NO C.SO GRAMSCI  
37 45 E.A. NO C.SO GRAMSCI  
38 32 A. NO C.SO GRAMSCI  
39 24 E.A. NO C.SO GRAMSCI  
40 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
41 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
42 16 E.A. NO C.SO GRAMSCI  
43 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
44 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
45 30 A. NO C.SO GRAMSCI  
46     SI   NON ASSEGNATO
47 24 A. NO C.SO GRAMSCI  
48 26 A. NO C.SO GRAMSCI  
49 26 A. NO C.SO GRAMSCI  
50 28 A. NO C.SO GRAMSCI  

Settori Merceologici: A. = Alimentare; E.A. = Extra alimentare; I.A. = Imprenditore agricolo; S.M. = Settore misto;
Localizzazione posteggi:

  • P.zza della Libertà e P.zza Paolini
  • Via Capponi dall’incrocio con P.zza della Libertà a quello con P.zza Paolini
  • C.so Gramsci dall’incrocio con via Capponi a Vico 4
  • C.so Gramsci da Vico 4 all’incrocio con P.zza XX Settembre

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ - ELENCO POSTEGGI

 
N. POSTEGGIO SUPERFICIE SETTORE MERCEOLOGICO DISPONIBILITÀ LOCALIZZAZ. POSTEGGIO NOTE
01 16 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
02 56 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
03 56 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
04 50 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
05 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
06 50 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
07 60 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
08 50 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
09 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
10 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
11 45 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
12 14 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
13 14 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
14     SI   NON ASSEGNATO
15     SI   NON ASSEGNATO
16     SI   NON ASSEGNATO
17 30 E.A. NO P.ZZA DELLA LIBERTÀ  
18 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
18A 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
19 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
19A 2 I.A. NO VIA CAPPONI  
19B 8 I.A. NO VIA CAPPONI  
19C 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
19D 2 I.A. NO VIA CAPPONI  
19E 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
20 40 A. NO VIA CAPPONI  
20A 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
20B 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
20C 2 I.A. NO VIA CAPPONI  
21 32 A. NO VIA CAPPONI  
21A 8 E.A. NO VIA CAPPONI  
21B 4 E.A. NO VIA CAPPONI  
22 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
23 45 E.A. NO VIA CAPPONI  
24 45 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
25 45 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
26 45 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
27 35 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
28 36 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
29 50 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
30 50 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
31 45 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
32 36 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
33 40 E.A. NO P.ZZA PAOLINI  
33A 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
33B 8 I.A. NO VIA CAPPONI  
33C 6 I.A. NO VIA CAPPONI  
33D 4 I.A. NO VIA CAPPONI  
34 50 A. NO C.SO GRAMSCI  
35         NON ASSEGNATO
36 28 E.A. NO C.SO GRAMSCI  
37 45 E.A. NO C.SO GRAMSCI  
38 32 A. NO C.SO GRAMSCI  
39 24 E.A. NO C.SO GRAMSCI  
40 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
41 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
42 32 A. NO C.SO GRAMSCI  
43 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
44 45 A. NO C.SO GRAMSCI  
45 26 A. NO C.SO GRAMSCI  
46 30 A. NO C.SO GRAMSCI  
47 28 A. NO C.SO GRAMSCI  
48 26 A. NO C.SO GRAMSCI  
49 26 A. NO C.SO GRAMSCI  
50 28 A. NO C.SO GRAMSCI  

Settori Merceologici: A. = Alimentare; E.A. = Extra alimentare; I.A. = Imprenditore agricolo; S.M. = Settore misto;
Localizzazione posteggi:

  • P.zza della Libertà e P.zza Paolini
  • Via Capponi dall’incrocio con P.zza della Libertà a quello con P.zza Paolini
  • C.so Gramsci dall’incrocio con via Capponi a Vico 4
  • C.so Gramsci da Vico 4 all’incrocio con P.zza XX Settembre

Art. 8 - MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE
Ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. b) e art. 20, c. 1 della L.R. 30/16 l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetto a Segnalazione certificata da trasmettere al Suap comunale nel quale si intende avviare l’attività.
L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita su tutto il territorio regionale, (art. 13 L.R. 30/2016) a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago; nelle fiere su tutto il territorio nazionale; su posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, nonché su ogni area pubblica non vietata, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta sul suolo pubblico.
Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all’esercizio dell’attività (art. 20/4 L.R. 30/2016).
Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, c. 78 della L. R. 11/2008 e art. 69 del D.Lgs. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. 147/2012.
L'operatore in forma itinerante osserva gli orari da lui determinati, salvo diverse disposizioni del Sindaco. Non può avere concessione di posteggio collegata alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree non vietate dal Comune con le modalità e i tempi appresso indicate;
Il commercio al dettaglio in forma itinerante può essere svolto nelle aree consentite dal Codice della Strada e nelle aree individuate dall’art. 7 nei termini previsti dal successivo art. 30;
Le soste possono essere consentite in una stessa area per non più di 1 ora, senza porre a terra le merci in vendita con obbligo di spostamento di almeno 500 mt. Decorso tale termine è vietato tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata. Il Comune può interdire l’attività di commercio nelle aree che creano difficoltà veicolare e negli altri casi previsti dall’art. 20, c. 5 della L. R. 30/16. Per quanto non previsto in questo articolo si fa rinvio all’art. 20 della L.R. 30/2016.
La vendita in forma itinerante, per motivi di viabilità, traffico e di igiene e sanità o per altri motivi di pubblico interesse è vietata nelle aree o nelle vie stabilita con apposita Ordinanza Sindacale nonché ad una distanza inferiore a 300 mt. dal perimetro dei mercati durante lo svolgimento degli stessi.
Il commercio di bevande alcoliche consentite può essere svolto da chi è in possesso dell’autorizzazione prevista dalla L.R. 11/2008 e vale anche come licenza ai sensi dall’art. 86 del Tulps. L’interessato deve essere in possesso anche della licenza fiscale ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 4 del D.Lgs. 504/1995.
L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato altresì per motivi di polizia stradale, annonaria, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite dall’Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all’art. 9, che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.Lgs. 228/2001.
La cessazione dell’attività è soggetta alla comunicazione da inviare al Suap comunale. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio ai punti 2.2 e 2.4 dell’allegato A al D.Lgs. 222/2016.

Art. 9 - DISCIPLINA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI AMBITO DI APPLICAZIONE
La vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante è soggetta a comunicazione (Scia) da inviare al Suap comunale, ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare.
Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio del commercio dei prodotti agricoli sulle aree pubbliche ricomprese nell’ambito comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla D.Lgs. 228 del 18/05/2001 e D.M. 20.11.2007.
Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o salmastre.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltiva-zione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizza-zione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Per la vendita al dettaglio esercitato su superfici all’aperto in occasione di fiere, sagre, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Agli imprenditori agricoli è consentito la vendita con consumo immediato dei prodotti da consumare nelle aree pubbliche di cui ne ha la disponibilità.
Tale facoltà esclude il servizio assistito di somministrazione ed osserva le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario, nonché quelle dettate dal Comune.
Gli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle Imprese, ai sensi del D.Lgs. 228/2001, modificato dal D.L. 5/2012, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalla produzione aziendale.
Gli Imprenditori agricoli non hanno l’obbligo di esporre il prezzo sulla merce posta in vendita.
Gli imprenditori agricoli, se superano il ricavo annuo di € 160.000 per le ditte individuali e di € 4 mln per le società, si applica la normativa del commercio su aree pubbliche.

Art. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE
I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati come punti di vendita devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato e delimitato, in linea con la segnaletica prospiciente il percorso degli acquirenti.
In ogni caso deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso, dei VV. F. e di mezzi di emergenza.
I banchi in cui sono posti in vendita oggetti usati, devono esporre un cartello visibile con la scritta “merce usata”.
Per tale vendita non è necessaria la preventiva dichiarazione dell’Autorità di P.S. ex art. 126 del Tulps, e del Registro delle operazioni effettuate, ex art. 128 del Tulps.
Il non rispetto del limite di spazio assegnato, comporta le sanzioni in relazione alla gravità, previste dall’art. 16, c. 2 della L. 689/1981; art. 6 della L. 77/1997 e art. 29 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dalla L.R. 30/2016.

Art. 11 - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA ITINERANTE                                                                                                            Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere al dettaglio, in forma itinerante, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 228/2001, previa Comunicazione di Inizio Attività al Suap comunale del luogo ove ha sede l'azienda agricola dei prodotti.
La Segnalazione di inizio attività, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specifi-cazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e l'autocertificazione dei requisiti morali previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001. La vendita in forma itinerante può essere effettuata dal ricevimento da parte del Suap comunale della Segnalazione inizio attività (SCIA).

Art. 12 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGI
Nelle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva ai produttori agricoli del settore alimentare e dei florovivaisti fino ad un massimo del 10% del totale dei posteggi disponibili. (art. 17 L.R. 30/2016).
I produttori agricoli di cui al 1°comma del presente articolo, non sono titolari di concessioni pluriennale di posteggi e non hanno l’obbligo della regolarità contributiva.
I posteggi liberi, riservati agli imprenditori agricoli, saranno assegnati con le stesse modalità stabilite per i commercianti su aree pubbliche.
Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli che saranno assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo quanto previsto dai punti 3.2.4 e 3.2.5 della Delibera della G.R. 722/2016.
Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno per la spunta i posteggi riservati agli imprenditori agricoli. Gli imprenditori agricoli possono esercitare l'attività di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservati, e non possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali.
La concessione del posteggio può essere rilasciata per utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori collegati alla fase produttiva. Lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni nell'arco dell'anno per differenti periodi.
I posteggi non dati in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnati agli imprenditori agricoltori, tramite spunta giornaliera, su ogni mercato.
Ai fini delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competenti uffici che, per i rilevamenti e le assegnazioni giornaliere, si avvalgono di personale a ciò appositamente destinato dalla Polizia Locale;
L'attività di vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 228/2001, della normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
Agli imprenditori agricoli non verranno computati ai fini della revoca della concessione del posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamento stagionale sfavorevole o di calamità atmosferiche, purchè adeguatamente comprovate e comunicate al Suap comunale.
Sarà possibile inoltre comunicare la sospensione della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di tre mesi.
Oltre a tali periodi verrà applicato, quanto previsto dall’art. 28.

Art. 13 - ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
Il mercato cittadino si effettua con periodicità settimanale il lunedì e giovedì mediante posteggi fissi o assegnati a turno nelle aree individuate all’art. 6;
Ove la giornata di mercato cittadino ricada in un giorno festivo, o dichiarato tale, il Sindaco, previa richiesta dei commercianti e/o delle loro Organizzazioni di categoria e dei consumatori, può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso.
Per motivi organizzativi legati al servizio di vigilanza e pulizia del mercato non si applica quanto previsto al secondo comma, pertanto, nei giorni: 1° gennaio; del lunedì di Pasqua; 15 agosto; 25 e 26 dicembre il mercato non avrà luogo.
L’orario dell’attività dei mercati del lunedì e giovedì viene così fissato:

  • nel periodo invernale (1° ottobre – 31 marzo) dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
  • nel periodo estivo (1° aprile – 30 settembre) dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Dopo l’orario di apertura del mercato, l’addetto al mercato assegna agli aventi diritto, i posteggi non occupati dai concessionari assenti.
Non è consentita l’installazione di banchi di vendita più di un’ora prima dell’orario di apertura e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 12.00, se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.
Gli imprenditori agricoli, di cui all’art. 9, possono sgomberare, previo avviso all’addetto del mercato, il posteggio prima dell’ora fissata per mancanza di prodotti da commercializzare.
L'operatore che anticipa lo sgombero del posteggio rispetto all’orario stabilito, senza giustificato motivo, viene considerato assente.
Entro le ore 14.30 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l’uso non mercatale dell’intera area.
In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può autorizzare l’insediamento di banchi, qualora disponibili, in aggiunta ai posteggi in organico sino ad esaurimento dell’area messa a disposizione.

Art. 14 - DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
La domanda di rilascio dell'autorizzazione, predisposta dalla Regione, deve contenere oltre all’indicazione delle generalità (ragione sociale se società), la partita IVA, l’indirizzo del richiedente e l’indicazione della sua nazionalità; inoltre l’interessato deve dichiarare:

  • di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. 30/2016 e art. 71, commi 1 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
  • di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 12 dalla L.R. 30/2016 e art. 71, commi 1 e 6 del D.Lgs. 59/2010 (per gli alimentaristi); art. 71, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 59/10 per la somministrazione di alimenti e bevande;
  • il settore merceologico e la specializzazione per la quale è richiesta l’autorizzazione;
  • il numero e la superficie del posteggio appositamente previsto in relazione ai prodotti da porre in vendita;
  • di avere un’anzianità di impresa (iscrizione al Registro delle imprese per l’attività di commercio su Aree Pubbliche se già in attività);
  • di non essere assegnatario di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico di posteggio nel medesimo mercato;
  • l’anzianità di servizio dell’attività;
  • di essere in possesso di eventuale certificato di regolarità contributiva (DURC) (art. 15, c. 4 ter L.R. 30/2016).

Alla domanda non devono essere allegati certificati di residenza o di attestazione della sede legale né certificati già in possesso dell’Amministrazione, salvo un valido documento di identità personale.
L’interessato nella domanda dovrà indicare i riferimenti esatti delle certificazioni autodichiarate, necessarie per l’istruttoria della pratica.
La sottoscrizione non deve essere autenticata.
Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve le priorità indicate al successivo art. 21 del bando.
L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di ricevimento della domanda o della SCIA.
Non è ammessa la presentazione di queste ultime a mano.

Art. 15 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione amministrativa per esercitare l'attività commerciale su area pubblica, non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate, destinate all'esercizio di tale tipo di attività.
L’autorizzazione per esercitare l'attività commerciale su posteggi sparsi non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree individuate.
Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui, nell'ambito delle specifiche aree previste, siano disponi-bili posteggi, qualunque siano le specializzazioni merceologiche og-getto di richiesta, salvo specifica destinazione del posteggio dovuto a motivi igienico-sanitari o per altri motivi organizzativi o di interesse pubblico.
L'autorizzazione amministrativa è rilasciata nei termini di cui all’art. 14 e con le modalità previste dall’art. 21. Sono fatte salve le pluri-assegnazioni attualmente in atto.
Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l’utilizzo di posteggi nell’ambito dello stesso mercato mediante subingresso.
Un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore per non più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico (alimentare e non alimentare), nel caso di mercati con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero tre concessioni nel caso di aree con posteggi superiore a 100.
Il Suap comunale può rilasciare autorizzazioni stagionali per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi per l’esercizio dell’attività di vendita per prodotti a carattere stagionale (angurie, meloni, arance ecc.) nonché autorizzazioni temporanee in caso i manifestazioni di interesse pubblico. (feste pasquali, natalizi ecc. previo parere favorevole da parte della Polizia Municipale per quanto di competenza.)
L’autorizzazione in originale deve essere esibita gli Organi di vigilanza.
Il trasferimento dell'azienda comporta la variazione della titolarità.

ALLEGATO A) AL D.LGS. 222/2016

 
PUNTI TIPOL. SETT. MERC. ATTIVITÀ REGIMI AMM.VI CONCENTRAZIONE REGIMI AMM.VI
53 A E.A. AVVIO AUTORIZZAZIONE Autorizzazione e rilascio contestuale concessione del posteggio
54     SUBINGRESSO COMUNICAZIONE  
55     CESSAZIONE    
56 B E.A. AVVIO AUTORIZZAZIONE In contrasto con l'art. 13 c.2 lett. b) e art. 20 c.1 della L.R. 30/2016 - SCIA
57     SUBINGRESSO COMUNICAZIONE  
58     CESSAZIONE COMUNICAZIONE  
59 A AL AVVIO AUT.NE + NIAS Come punto 53
60     SUBINGRESSO SCIA UNICA Comunicazione per subingresso + NIAS
61     CESSAZIONE COMUNICAZIONE  
62 B AL AVVIO AUT.NE + NIAS Autorizzazione per avvio attiività + NIAS
63     SUBINGRESSO SCIA UNICA Comunicazione per subingresso + NIAS
64     CESSAZIONE COMUNICAZIONE  
28   I.A. VENDITA PRODOTTI AGRICOLI IN FORMA DIRETTA E ITINERANTE COMUNICAZIONE Comunicazione (SCIA) al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita

AL = alimentare; E.A. = extra alimentare; I.A. = imprenditori agricoli

Art. 16 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio nel locale mercato è rilasciata dal Responsabile del Suap comunale.
L’autorizzazione di cui al 1° comma abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso. (art. 13, c. 1 L.R. 30/2016)
La Scia per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante è inviata al Suap comunale ove si intende iniziare l’attività che può coincidere con quello dove l’operatore ha la residenza, (persona fisica), o sede legale in caso di società o cooperative.
Per tale attività è vietata l’esposizione della merce su area pubblica.
La Scia di cui al comma 3 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Per tale vendita si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, comma 78, della L.R. 11/2008 e art. 69 del D.Lgs. 59/2010.
La Scia per l’esercizio dell’attività in forma itinerante abilita alla vendita su tutto il territorio regionale, nonché alla partecipa-zione alle fiere, sagre, manifestazioni e feste che si svolgono sia nell’ambito della Regione Abruzzo sia nell’ambito delle altre Regioni.
L'Amministrazione Comunale, su richiesta dei servizi sociali, può riservare un posteggio per ciascun mercato, da destinare ad operatori diversamente abili, in deroga alla procedura di cui all’art. 21.
L'Amministrazione potrà altresì riservare uno o più posteggi o aree per le attività artigianali di servizio compatibili con la gestione del mercato, con il solo pagamento della concessione del suolo pubblico.

Art. 17 - CONTENUTO MERCEOLOGICO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione su posteggi è rilasciata con riferimento ai settori merceologici previsti per l’esercizio del commercio al detta-glio, ai sensi dell’art. 1, c. 5, della L.R. 11/2008, a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o cooperative, regolar-mente costituite secondo le norme vigenti.
L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministra-zione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi e professionali previsti dall’art. 12 L.R. 30/2016 e art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e di varietà merceologiche.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito del territorio regionale, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.
Nella domanda di autorizzazione deve essere dichiarato quan-to previsto dal precedente art. 14, comma 1.
Il rilascio dell’autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione del posteggio indicato nella domanda, se disponibile o, in mancanza, di altro posteggio il più possibile simile a quello richiesto.
Detto posteggio e la concessione di suolo pubblico devono essere indicati nell’autorizzazione, pena la non validità della stessa.

Art. 18 - AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.
Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell’Unione Europea si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’art.12 della L.R 30/2016, purchè l’interessato sia già in possesso di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.
Per coloro che non sono in possesso di alcun titolo autorizzativo rilasciato dal Paese di provenienza, per la verifica dei requisiti morali e professionali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 09/11/2007, n.206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE” relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e la direttiva 2006/100/CE, integrato con la L. 06.08.2013, n. 97.
I soggetti e cittadini diversi da quelli di cui al primo comma, devono dimostrare di avere i requisiti previsti dalla “Disciplina dell’immigrazione e dalle norme sulle condizioni dello straniero” e dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la “Disciplina dell’im-migrazione e norme sulle condizioni dello straniero.
I soggetti di cui al terzo comma, ai fini del rilascio dell’auto-rizzazione devono essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Per i soggetti provenienti da uno Stato appartenente all’UE o extra europea, si applica quanto previsto dal punto 3.2.6 della Delib. della G.R. 722/2016

Art. 19 - FIERE - SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI - DOMANDE CONTEMPORANEE - PRIORITÀ
L'Amministrazione comunale entro il 30 ottobre di ciascun anno rende pubblico il calendario dei mercati o delle fiere dell’anno successivo e indica eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero.
L'Amministrazione comunale può affidare ad altro soggetto delegato l’organizzazione delle fiere o mercati, può, altresì, affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa e di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché delle manifestazioni temporanee attraverso apposite convenzioni non onerose ai seguenti soggetti:

  • alle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche e alle Associa-zioni degli imprenditori agricoli;
  • alle Cooperative e Consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche e Enti pubblici.
  • alle Associazioni o Comitati dei commercianti.

Le domande di partecipazione alle fiere locali o mercati, devono pervenire al Suap comunale, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima.
Ai fini della formazione della graduatoria valgono i criteri di priorità indicati al punto 4 della Delibera della G.R. n. 722/2016.
Le domande di partecipazione alle fiere devono essere inviate al protocollo del Suap Comunale almeno 60 gg. prima dello svolgi mento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata sul sito istituzionale, all’Albo Pretorio on line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
Le domande possono essere presentate per l’assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.
La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere o mercati, è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio on line almeno 20 gg. prima dello svolgimento di ciascuna fiera.
Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell’operatore.
Alle fiere che si svolgono sul territorio comunale possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso dell’autorizzazione di Tipo A o di Tipo B nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.
Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.
I posteggi rimasti liberi, trascorso l’orario stabilito per l’inizio dell’occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la gradua-toria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l’anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche.
Nelle fiere di durata plurigiornaliera, la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l’intera manifestazione. (art. 18, c. 3 L.R. 30/2016).
Nelle fiere di cui al presente articolo, il Comune può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria nell’ordine di priorità rispetto alla data di ricevimento della domanda con le modalità previste al c. 3.
Le disposizioni dell’art. 14 bis della legge 125/2001, riformulato dal comma 2, dell’art. 23 della L. 07.07.2009, n. 88 non si applicano alle attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche in occasioni di Sagre, Fiere o Feste Paesane. La vendita di bevande alcoliche è consentita nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 176 del T.u.l.p.s. dalle ore 07.00 alle ore 24.00.
Le Associazioni, i Comitati o simili, qualora organizzatori di manifestazioni temporanee quali: feste di partito, di comitati, di associazioni, sagre, fiere e simili, entro il mese di febbraio di ogni anno, comunicano al Comune il programma di massima delle manifestazioni da svolgere indicando:

  • la data e il luogo di svolgimento della manifestazione;
  • relazione illustrativa della manifestazione indicando le attività previste: intrattenimento, spettacolo, ballo in piazza, gare, spettacoli viaggianti – fuochi di artificio – luminarie – somministra-zione di alimenti e bevande – vendita di prodotti ecc.;
  • nei casi ove è previsto l’intervento della commissione tecnica comunale o altro organismo tecnico competente per materia sui pubblici spettacoli, il tecnico incaricato dagli organismi di cui sopra, dovrà predisporre in triplice copia gli elaborati e gli atti necessari per l’eventuale rilascio della licenza di cui all’art. 68, in ogni caso è assicurata la verifica di cui all’art. 80 del R.D. 773/1931 (Tulps).

Qualora l’Amministrazione comunale affidi la gestione ai sog-getti di cui al c.2, questi devono garantire il rispetto delle norme di divieto a carico dei concessionari di posteggi di cui al successivo art. 30, nonché il divieto di utilizzo di generatori di corrente rumorosi.
Qualora l’Amministrazione comunale predispone pozzetti o linee di allaccio di energia elettrica, gli operatori commerciali hanno l’obbligo di allacciarsi a tali impianti nel rispetto delle condizioni fissate dalla stessa, in caso contrario l’organizzatore della manifestazione deve essere in possesso di un gruppo elettrogeno a norma.
Per l’esercizio della manifestazione temporanea ogni commer ciante propone domanda su apposito modulo predisposto dal Suap Comunale. Qualora i posteggi sono insufficienti per la totalità dei richiedenti, si procederà ai sensi dell’art. 21.
Ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica, si applica quanto previsto dal c. 2 dell’art. 10 del presente Regolamento.
Per i casi non contemplati nel presente articolo si fa riferimento ai contenuti previsti dal punto 4.1 della Delib. Della G.R. 722/2016.

Art. 20 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI - SPUNTA
I concessionari di posteggio non presenti nell’orario previsto dall’art. 13 del Regolamento, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle somme dovute per il canone per l’occupazione del suolo pubblico e di altri oneri dovuti.
I posteggi verranno assegnati secondo l’ordine del cosiddetto “Ruolino di spunta” tenuto dalla Polizia Municipale. (Registro delle presenze e delle assenze).
Ai sensi dell’art. 18, c. 2 della L.R. 30/16, ai fini di essere inseriti nelle graduatorie, gli interessati devono proporre apposita istanza.
L'assegnazione temporanea dei posteggi avviene in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità nel rispetto della specializzazione merceologica assegnata al posteggio.
Se successivamente a detta assegnazione, dopo avere installato il banco, si dovesse presentare il titolare di concessione, quest’ultimo non avrà diritto, per quel giorno, ad occupare il posto a lui assegnato ma gli verrà concesso di occupare un altro posto solo se eventualmente si rendesse libero; il tutto sotto la vigilanza del personale della Polizia Municipale addetto al mercato.
L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box o chiosco o locale o, su essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.
La dislocazione dei posteggi è indicata nell’allegata cartografia, che fa parte integrante del presente Regolamento.
Il competente ufficio comunale provvederà, ogni sei mesi, alla formazione della graduatoria, tenuto conto del numero delle presenze documentate nel mercato.
La graduatoria sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune nel mese di gennaio e luglio.
La graduatoria ha validità semestrale.
I posteggi che risultano liberi all’orario di inizio delle vendite, perché il frequentatore munito della relativa autorizzazione non si è presentato, sono assegnati, per quel giorno e per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, agli operatori inseriti nella graduatoria di cui sopra, purchè gli stessi commercializzano le stesse merci del titolare del posteggio o, in assenza di queste, le merci dello stesso settore merceologico.
Agli operatori inseriti nella graduatoria, presentatisi prima dell’orario di accesso al mercato, rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.
Agli operatori inseriti nella graduatoria, qualora non accettino il posteggio assegnato per quel giorno, non verrà assegnata la presenza, purchè gli stessi siano muniti di merci e attrezzature necessarie per effettuare la vendita.
La posizione nella graduatoria è titolo preferenziale in caso di bando pubblico per l’assegnazione di posteggi nei mercati comunali.

Art. 21 - BANDO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO
In caso di posteggi resisi disponibili, il Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo invio del bando alla struttura regionale competente, pubblica nell’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale un bando contenente l’elenco dei posteggi disponibili. Copia del bando va trasmessa alle Organizzazioni Sindacali di categoria degli operatori del settore presenti nel CNEL e alla struttura regionale competente. (punto 6 della Delib. della G.R. 722/2016)
Il bando deve contenere:
a) l’elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione merceologica;
b) il termine di 30 gg. entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all’art. 14;
c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all’albo la gradua toria che non può comunque superare i 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando;
d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amm.vo.
I titoli di priorità per l’assegnazione dei posteggi, sono indicati nella delibera della G. R. n. 722/2016, punto 3.2.1. Per quanto concerne l’eventuale possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica quanto previsto dall’art. 15, c. 4 ter della L.R. 30/2016, il quale prevede l’attribuzione di un punteggio di tre punti.
Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria gli interes-sati possono proporre motivato ricorso al Comune avverso la stessa;
Il responsabile del servizio entro i successivi 15 gg. decide sul ricorso;
Entro 30 gg. dalla fine del suddetto iter, il responsabile procede al rilascio del titolo autorizzativo;
Prima della pubblicazione del bando, il responsabile dell’uffi-cio competente predispone una procedura di riassegnazione (miglioria) dei posteggi fra tutti i soggetti interessati presenti sul mercato che ne facciano domanda con l’applicazione dei criteri prima citati.
I posteggi rimasti liberi dopo l’espletamento di detta procedu-ra saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Art. 22 - VERIFICA DELLE ASSENZE
Le assenze vengono rilevate in tutti i giorni di mercato dalla Polizia Municipale.
Esse vanno trasmesse al Suap Comunale competente, il quale provvede a predisporre ogni sei mesi il “ruolino di spunta” (graduatoria).
È giudicato assente l'operatore concessionario di posteggio a carattere continuativo che non occupi il posteggio stesso entro l'orario di inizio delle vendite o che lo lascia prima dell’orario stabilito dall’art. 13 del presente Regolamento.

Art. 23 POSTEGGI NON ASSEGNATI TRASFERIMENTI – PRIORITÀ                                                                                                                                                                  Qualora nel mercato o fiera esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività esistente sul mercato di trasferirsi in uno di essi è accolta prioritariamente, rispetto a domande presentate nei termini di cui all'art. 21.
I restanti posteggi liberi saranno assegnati con bando pubblico, utilizzando la modulistica omogenea e semplificata predisposta dalla Regione e con le modalità di cui al precedente art. 21.

Art. 24 - VERIFICHE DELLE PRESENZE
Gli Agenti della Polizia Locale devono rilevare la presenza di operatori occasionali che occupano giornalmente posteggi già dati in concessione, ciò per creare una graduatoria di priorità nell'assegnazione di posteggi.
Ai fini della predisposizione della graduatoria (ruolino di spunta), per presenza sul mercato, deve intendersi il numero di volte che l’operatore si è presentato sul mercato con la merce da porre in vendita e relativa attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività.
L’operatore, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 30/16, ha diritto a farsi sostituire per cause di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto, purchè socio, familiare e dipendente.

Art. 25 - CASI DI GRAVITÀ O DI RECIDIVA
In caso di recidiva, il Dirigente del competente ufficio può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di effettivo svolgimento del mercato, in proporzione alla tipologia dell’autorizzazione (temporanea, stagionale o permanente)

Art. 26 - RECIDIVA
La recidiva si realizza nel caso il titolare di autorizzazione commetta una stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, indipendentemente se si sia proceduto al pagamento della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta.

Art. 27 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Oltre che per i motivi indicati da norme vigenti, l’autorizzazione è revocata e conseguentemente la concessione del posteggio, decade qualora lo stesso non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (sedici mercati) per le autorizzazioni permanenti, e un terzo del periodo per le autorizzazioni stagionali, salvo il caso di assenza di comprovata necessità per malattia, nei termini di cui al successivo art. 28, o non inizi l’attività entro 6 mesi dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione. La decadenza si applica, inoltre:
a) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
b) Per mancato utilizzo del posteggio nei termini indicati al primo comma va immediatamente comunicato all'interessato dal competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) L’autorizzazione è sospesa fino a 20 gg. consecutivi in caso di recidiva;
Il mancato rispetto di quanto previsto alla lett. a) comporta la revoca dell’autorizzazione e la decadenza della concessione del posteggio previo espletamento della procedura prevista dalla L. 241/1990.
La revoca va comunicata all'interessato a mezzo racco-mandata con avviso di ricevimento.
L’avvio del procedimento, fissa il termine per le eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine il Responsabile del procedimento adotta i provvedimenti consequenziali.
Il Dirigente dell’ufficio competente revoca l’autorizzazione e conseguentemente la decadenza della concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
Per i casi non previsti dal presente articolo, si fa rinvio al punto 3.2.7 della Delib. di G.R. 722/2016.

Art. 28 - IMPEDIMENTI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 27, c. 1, vengono considerati motivi di impedimento all' esercizio dell'attività:

  1. degenza in ospedale o clinica o altre strutture simili;
  2. convalescenza post-operatoria, ospedaliera traumatica, per esaurimenti fisici e nervosi, clinicamente documentati;
  3. cure termali o ambulatoriali;
  4. maternità ed allattamento;
  5. astensione facoltativa post-partum nonchè per malattia del bambino di età inferiore a tre anni;
  6. cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);
  7. servizi resi allo Stato;
  8. altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa, (es.: carcerazione di innocente, sequestro, ecc.);

L’operatore ha diritto a farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purchè socio, familiare o dipendente. Le assenze dal mercato per le limitazioni di cui ai punti da 1 a 6 devono essere certificate e comunicate al Suap Comunale entro 30 gg. dall’evento.

Art. 29 - SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola Comunicazione da effettuarsi entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo giuridico, al Suap Comunale sede di posteggio, per gli operatori concessionari di posteggio, al Suap Comunale dove è stata iniziata l’attività del dante causa in caso di esercizio della attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell’azienda con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2256 CC) e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 della L.R. 30/2016 e art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
La comunicazione è presentata ai sensi del precedente comma 1, allegando l’autorizzazione o la Scia originale e copia dell’atto di cessione.
Il trasferimento dell’azienda comporta il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa, della concessione di posteggio posseduta dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente. In attesa del rilascio del nuovo titolo abilitativo, l’attività è svolta sulla base della comunicazione.
Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 12 della L.R. 30/2016 e art. 71, c. 6 del D.Lgs. 59/2010, deve darne comunicazione entro sei mesi dell’avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività del dante causa per non più di un sei mesi dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell’autorizzazione e della concessione del posteggio annesso.
In caso di verifica da parte degli Organi di Vigilanza, l’operatore commerciale subentrato, dovrà esibire la precedente autorizzazione, la copia della comunicazione e la relativa ricevuta di presentazione in originale.
Per il subingresso, si applicano le procedure previste dall’art. 19 della L.R. 30/2016.

Art. 30 - DIVIETI A CARICO DEI CONCESSIONARI
a) Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante “presentazione delle merci”, con sistemi di illustrazione sonora, qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni;
b) Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, primo comma del Regolamento di Esecuzione del T.U.LL.P.S. - R.D. 06/05/1940, n. 635, modificato dall'art. 7 della Legge 11/05/1981, n. 213. È altresì vietata la somministrazione di alcolici ai soggetti privi dell’autorizzazione di cui all’art. 1, c. 99 della L.R. 11/2008, che vale anche come licenza di cui all’art. 86 del TULPS.
Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi ad eccezione degli strumenti da punta e taglio autorizzati dal Comune di residenza ai sensi dell’art. 37 del Tulps;
È vietato vendere e/o somministrare alcolici ai minori di 18 anni;
È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita di pane nei mercati, il quale potrà essere venduto esclusivamente confezionato mediante l’utilizzo di speciali automezzi all’uopo omologati ed autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione competente;
c) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti
consumatori e dei mezzi di soccorso, è vietata l’esposizione delle merci appese sul fronte esterno al banco di vendita. Le tende utilizzate per la copertura del banco di vendita devono avere un’altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. Le medesime non devono impedire il regolare passaggio di persone e mezzi di soccorso.
d) Al fine di rendere libera la circolazione da parte degli utenti
consumatori, è vietato posizionare banchi di vendita che ostruiscono ingressi di immobili pubblici e privati, salvo espressa autorizzazione degli interessati;
e) L’operatore commerciale, assegnatario di posteggio non può cedere ad altri parte dell’area e non può scambiarsi il posteggio avuto in concessione.
È inoltre vietato:
- Vendere all’esterno dei posti di vendita e sulle corsie di passaggio;
- Accatastare merci o contenitori vuoti nei passaggi e nei luoghi di servizio;
- utilizzare cassette riciclate di frutta e verdura per alimenti;
- Depositare nei posteggi merci in avanzato stato di deterioramento
- Porre in vendita merci o articoli diversi da quelli che sono previsti nell’autorizzazione amministrativa in possesso;                                                                                    - Depositare, anche dopo il riassetto del posteggio, detriti e rifiuti, cassette piene o vuote ed altre cose, fuori dai posteggi e lungo le corsie o luoghi comuni;
- Tenere nei posteggi tabelle, cartelli o stampanti non autorizzati dall’Autorità comunale;
- Consentire ai clienti di manipolare le merci senza gli appositi guanti;
- Trattenersi all’interno del mercato dopo l’orario di chiusura senza regolare e motivato permesso del dirigente del Settore;
- Uccidere e pulire animali;
- Tenere nei posteggi materiali infiammabili che non costituiscano oggetto di commercio autorizzato;
- Effettuare nuove derivazioni di energia o attacchi agli impianti esistenti o aggiunte di lampade, funzionamento di apparecchia- ture, senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale; Procedere a modifiche di qualsiasi natura nella struttura del posteggio, senza avere preventivo assenso dall'Autorità comunale;
- Acquistare merci direttamente dai produttori all'interno dei mercati;
- Gettare carta, liquidi ed altri rifiuti nei luoghi e spazi riservati al passaggio;
- Svolgere tutte quelle azioni, attività e comportamenti che possono compromettere la disciplina e l'igiene del Mercato e degli spazi annessi;
- Lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;
- Far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi tenere cani o altri animali sul mercato, tenere fuochi a fiamma libera, detenere ed utilizzare bombole di gas, utilizzare apparecchi elettrici che superino la potenza energetica fornita;
- Distribuire stampati, fogli volanti ed oggetti, affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall'Autorità comunale;
- Compiere tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine, la disciplina, il decoro e la pulizia del mercato;
- L'attività di scarico merci, nonché la lavorazione delle stesse, che potrà essere effettuata negli orari determinati dall'Amministrazione comunale;
- L'installazione di teli laterali che impediscano la visuale, se non in caso di intemperie;
- Compiere ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- Conficcare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi genere o comunque danneggiare la pavimentazione stradale;
- Dividere il proprio posteggio con altri operatori.

Art. 31 - VENDITA A DOMICILIO
Coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui alla L.R. 30/2016, possono esercitare la vendita di merci a domicilio dei consumatori, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura o intrattenimento o svago, nel rispetto della normativa comunale.
Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 78 della L.R. 11/2008 e art. 69 del D.Lgs. 59/2010, riformulato dal D.Lgs. 147/2012.

Art. 32 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
Il commercio su area pubblica deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia igienico sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con particolare riguardo all’etichettatura dei prodotti, alla tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti;
Il commercio su area pubblica di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti, la conservazione in maniera igienica, in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche organolettiche.
I commercianti di generi alimentari commestibili non preconfe-zionati devono munirsi di appositi guanti protettivi per la manipola zione dei prodotti; gli stessi guanti devono essere usati anche dagli acquirenti per la scelta delle derrate alimentari.
Gli addetti alla vendita di prodotti alimentari devono essere in possesso dell’attestato di formazione personale di idoneità sanitaria.
Le derrate alimentari devono essere collocate su appositi banchi ad un’altezza di almeno 60 cm. dal suolo.
Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti, è consentita l’esposizione a terra, è vietato lasciare sull’area pubblica residui vegetali.
Qualora l'attività di vendita su area pubblica di prodotti alimentari sia effettuata mediante l'uso di autoveicoli utilizzati come struttura di vendita, gli stessi devono avere caratteristiche e requisiti giudicati idonei dal servizio sanitario competente;
Se il commercio su area pubblica riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura prevista dalla normativa vigente;
Il commercio su area pubblica di carni fresche consentite, comprese quelle ittiche, è vietato in tutte le aree che non sono allacciate alle reti idrica, fognaria ed elettrica, a meno che lo stesso non avvenga utilizzando, come struttura di vendita, veicoli che hanno idonee caratteristiche approvate dal servizio sanitario competente.
È vietato vendere, in forma itinerante, le carni fresche.
Per quanto concerne la vendita di prodotti ittici, la vendita può essere effettuata utilizzando attrezzature aventi le caratteristiche approvate dal servizio veterinario competente.
Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacente, non può essere esercitato il commercio di animali vivi ed, al tempo stesso, la vendita e/o la somministrazione di prodotti alimentari.
Il commercio di animali vivi, per ragioni igienico-sanitarie e per le caratteristiche dell’area riservata ai produttori agricoli nel mercato è vietato.
Le modalità di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari sono stabilite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 15.05.2002, dai Regolamenti C.E. n. 852/2004 e 853/2004 (pacchetto igiene) nonché dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia igienico-sanitaria.

Art. 33 - CANONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Le concessioni di posteggi sul mercato settimanale, quelle stagionali e temporanee sono assoggettabili al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nelle misure fissate dalle vigenti disposizioni e determinate dal Consiglio Comunale.
Il pagamento riferito alla tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 12018651 intestata alla Tesoreria comunale di Popoli.
Per gli spuntisti il pagamento avverrà brevi manu ad opera di personale addetto.
Le occupazioni abusive del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate sono sanzionate dagli art. 41 e 42 del Regolamento, nonché ai sensi dell’art. 27 della L.R. 30/2016.
I canoni di concessione possono essere adeguati in base agli indici di rivalutazione ISTAT.

Art. 34 - SOSPENSIONE DELL’ATTO DI CONCESSIONE
La concessione del posteggio è sospesa nei seguenti casi:

  • accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali.
  • recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
  • infrazioni previste dalla normativa comunale, regionale, statale e comunitaria.

La sospensione dell’attività avviene con le modalità di cui al precedente art. 25.
Per quanto concerne la sospensione di cui al primo comma, essa cessa contestualmente con il pagamento dei tributi comunali dovuti.

Art. 35 - NORME GENERALI
Gli Organi di Polizia Locale e l’Ufficio competente sono incaricati di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria, costantemente aggiornata, dei posteggi esistenti nel territorio comunale, previsti per l'esercizio del commercio di tipo Permanente, anche a carattere stagionale con relativa localizza-zione, numero distintivo e dimensione, indicando se gli stessi siano liberi e disponibili per la assegnazione oppure già concessi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessione, l’Ufficio Competente provvede all’aggiornamento del Registro.
L'orario di attività di vendita del mercato settimanale è regolato con Ordinanza del Sindaco nell'ambito di quanto previsto dall’art. 13 del presente Regolamento e dall'art. 50, c. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL).
Per la vendita in forma itinerante, l’orario di esercizio è libero, salvo diverse determinazioni stabilite dal Sindaco.
In occasione di fiere o mercato, di altre manifestazioni di pubblico interesse o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco, può rilasciare, sentite le OO.SS. di categoria, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 della L.R. 30/2016 e art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
Per motivi organizzativi, i richiedenti l’autorizzazione tempora-nea devono far pervenire l’istanza redatta su appositi stampati predisposti dal SUAP comunale almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
La Polizia Municipale, per motivi di viabilità e traffico, è incaricata ad accertare la regolarità del posizionamento del mezzo di vendita.
I commercianti su Aree Pubbliche, ed in particolare coloro che vendono prodotti alimentari, hanno l’obbligo di lasciare l’area concessa senza accumuli di rifiuti.
A tal fine l’Amministrazione comunale provvederà a collocare appositi contenitori nei quali dovranno confluire i rifiuti prodotti.
Si da atto che il Sindaco è autorizzato a dislocare gli operatori commerciali, titolari di autorizzazione nei vari posteggi di mercato o fiera, secondo precisi criteri di ordine merceologico, tenuto conto della necessità di rispettare la vigente normativa igienico-sanitaria.
Analoga facoltà è riconosciuta al Sindaco, dalla norma di cui sopra, in considerazione delle diverse misure di ingombro delle strutture di vendita utilizzate dagli operatori commerciali.

Art. 36 - DISPOSIZIONI COMPATIBILI
I soggetti che esercitano il commercio su area pubblica sono sottoposti alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio al dettaglio, in quanto compatibili e, nello specifico:

  • requisiti professionali per l’accesso all’attività di alimentarista;
  • esposizione dei prezzi;
  • vendite straordinarie;
  • vendite presso il domicilio del consumatore;
  • obbligo di vendita;
  • le aree pubbliche già individuate dalla delibera del Consiglio Comunale citata nell’introduzione restano confermate, così come le relative planimetrie.
  • i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono i diritti acquisiti, se in possesso dei requisiti morali, professionali, nonché in regola con il pagamento dovuto per l’utilizzo del posteggio occupato.

Art. 37 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, salvo per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, su loro richiesta, possono essere autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 20.11.2007 (mercati riservati agli imprenditori agricoli).
Il Regolamento non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 1, c. 78 della L. R. 11/2008 e art. 69 del D.Lgs. 59/2010 riformulato dal D.Lgs. 147/2012.
Con intesa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni del 05.07.2012, sono stati individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche:
1) concessione con scadenza nel periodo transitorio compreso dall’entrata in vigore del D.Lgs. 59 del 08/05/2010 e la data dell’accordo della Conferenza unificata Stato-Regione del 05.07.2012, sono prorogate automaticamente fino al giorno 08.05.2017;
2) concessione con scadenza nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della Conferenza unificata Stato-Regioni, del 05.07.2012, sono rinnovate automaticamente fino al 05.07.2017;
3) concessioni non individuabili dagli operatori presenti sul merca-to alla data di approvazione del Regolamento per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche – Delib. C.C. n. 65 del 13.10.2011;
4) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 59 del 08.05.2010 e non facenti parte dei precedenti punti, manterranno la loro naturale scadenza.
Al fine di unificare i termini temporali di cui ai punti 1, 2 e 3, e di allineare le scadenze delle concessioni, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza è opportuno prorogare il termine delle concessioni dei posteggi in essere al 31.12.2018, (art. 6, c.8 del D.L. 244/2016).
Per omogeneizzare quanto previsto dall’art. 15, c. 2 della L.R. 30/2016 ed dal punto 3.1 e punto 7 della delibera della G.R. 722/2016, si stabilisce la validità della concessione del posteggio in 10 anni.

Art. 38 - ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI E PUBBLICITÀ DEI PREZZI
È fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza l’autorizzazione amministrativa, la concessione del posteggio,la registrazione sanitaria, dove prevista ed ogni atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
I concessionari devono, inoltre, curare che sul fronte esterno del banco di vendita sia apposto, visibile al pubblico, il numero di identificazione del posteggio assegnato dal Comune. La mancanza dei sistemi di identificazione comporta la sanzione prevista dal successivo art. 41 e in caso di recidiva la sospensione dell’attività fino a 4 mercati settimanali.
Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all’obbligo della esposizione dei prezzi ai sensi dell’art. 1, comma 85 della L.R. 11/2008.
I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, debbono indicare, in modo chiaro, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Art. 39 - RIMANDI
Per tutto quanto non espressamente precisato dal presente Regolamento, si rimanda al dettato delle leggi e normative richiamate in premessa, e nello specifico al Titolo X del D.Lgs. 114/1998, alla L.R. 11/2008, al D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, al D.M. 20.11.2007, al D.Lgs. 59/2010, all’intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012 alla L.R. 30/2016, alle Delibb. della G.R. 722/2016 e 31/2016, al D.Lgs. 222/2016 e alle leggi e regolamenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, in quanto applicabili. Per quanto riguarda l’istituzione di nuovi mercati e fiere, si fa rinvio all’art. 28 della L.R. 30/2016.
Per l’applicazione di specifici argomenti, si fa rinvio alla L.R. 30/16, modificata dalla L.R. 44/2016 e più precisamente:
- art. 20 - hobbisti;
- art. 29 - soppressioni, riconversione e riqualificazione dei mercati;
- art. 30 - trasferimento dei mercati;
- art. 31 - provvedimenti comunale per il commercio su aree pubbliche;
- art. 32 - mercati dell’antiquariato e collezionismo.
Per quanto concerne i divieti di vendere e/o somministrare alcolici, si fa rinvio all’art. 6, c. 2, lett. b) della L. 160/2007 e art. 14 bis, commi 1 e 2 della L. 125/2001.
Il Consiglio Comunale adeguerà il presente Regolamento in riferimento all’organico delle merceologie e dei posteggi individuati almeno ogni 3 anni, o in caso di intervenuta nuova legislazione.

Art. 40 - NORME ABROGATE
Sono abrogate tutte le norme comunali in materia di commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2014, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli del pre-sente Regolamento e Ordinanze Sindacali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 22, 28, 29 e 30 del D.Lgs.114/1998 e dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000:

 
NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONE ACCESSORIA

a) Commercio aree pubbliche mediante posteggio senza autorizzazione

- art. 28, c.2-3 e art. 29/1 D.Lgs. 114/1998

da € 2.582,00 a € 15.493,00 € 5.164,00 Confisca delle attrezzature e della merce

b) Commercio aree pubbliche itinerante senza autorizzazione

- art. 28, c.2-4 e art. 29/1 D.Lgs 114/1998

da € 2.582,00 a € 15.493,00 € 5.164,00 Confisca delle attrezzature e della merce
c) Commercio aree pubbliche itinerante su posteggio senza autorizzazione da € 2.582,00 a € 15.493,00 € 5.164,00 Confisca delle attrezzature e della merce

d) Commercio aree pubbliche - occupazione abusive del suolo pubblico

- art. 20 bis L.R. 135/1999

- art. 28, c.9 e art. 29, c.1-3 D.Lgs. 114/1998

da € 2.582,00 a € 15.493,00 € 5.164,00 Confisca delle attrezzature e della merce

e) Commercio aree pubbliche - inottemperanza limiti/divieti deliberazione comunale

- art. 28, c.16 e art. 29, c.2-3 D.Lgs 114/1998

da € 516,00 a € 3.098,00 € 1.032,00 Eventuale sospensione attività non superiore a 20 gg.

f) Commercio aree pubbliche - inottemperanza orari

- Ordinanza Sindacale

- art. 28, c.12 D.Lgs. 114/1998 e art. 7 bis D.Lgs. 267/2000

da € 25,00 a € 500,00 € 50,00  

Le sanzioni di cui alla lett. f) della tabella sopra riportata potranno essere graduate con apposito atto deliberativo della G.M.
Per quanto non previsto dalla suddetta tabella, si rinvia a quanto previsto dal Titolo X del D.Lgs. 114/1998, nonchè a quelle previste dall’art. 38 della L.R. 30/2016
Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
I seguenti comportamenti sono puniti con un sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 (Tuel);
La mancanza delle indicazioni di cui al precedente art. 38, 2° periodo:
- non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;
- non esibire l’autorizzazione amministrativa alla richiesta degli organi di vigilanza;
- non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti o non a norma di legge per l’alto grado di inquinamento acustico;
- utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l’amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle zone limitrofe, nei termini e nei limiti previsti dalla disciplina di settore;
- occupare abusivamente una porzione di area non concessa;
- depositare derrate alimentari a contatto con il pavimento non rispettando così le norme igienico-sanitarie;
- affiggere manifesti o stampati non autorizzati dall’Autorità comunale;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
- introduzione nel mercato di veicoli per trasporto di persone o merci non autorizzati;
- mancanza di identificazione del posteggio; per la violazione a quanto previsto dall’art. 30, lett. b) del presente Regolamento, si applica la sanzione prevista dall’art. 14 ter, c. 2, L. 125/2001.
Per quanto concerne le procedure inerenti le sanzioni accessorie in merito all’occupazione abusiva di suolo pubblico si rinvia a quanto previsto dall’art. 27 della L.R. 30/2016.
Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il mancato pagamento delle tasse o dei tributi locali o delle altre spese inerenti l’utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.
Con riferimento al regolamento per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative del Comune per la violazione dei Regolamenti ed Ordinanze, la competenza a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della L. n. 689/1981, a ricevere gli scritti difensivi da parte del trasgressore, ad effettuare l’audizione personale del trasgressore, l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 18 della stessa legge (ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione atti), per le violazioni amministrative di spettanza del Comune, è individuata in capo al Responsabile dell’ufficio competente per materia o alle altre figure individuate dal Regolamento dei servizi.
I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o dalle Ordinanze di ingiunzione di pagamento sono incamerati dal Comune di Popoli.

Art. 42 - SANZIONI ACCESSORIE
Ai sensi dell’art. 29, comma 3 del D.Lgs. 114/1998, in caso di particolare gravità o recidiva, il Responsabile dell’ufficio competente può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 (due) volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 43 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento, composto da n. 43 articoli, sostituisce il precedente regolamento approvato dal Consiglio comunale con proprio atto n. 3 del 13.03.2014 ed entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Da tale data è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia, incompatibile con il presente regolamento.

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