REGOLAMENTO SOSTA VEICOLI A PAGAMENTO
Approvato con delibera n. 26 del 28/07/2017
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei parcheggi a pagamento non custodito in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, gestiti dalla stessa, in veste di pubblica autorità, sia direttamente che mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse, purché connesse alla gestione degli stessi.
Art. 2 - REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA SOSTA
I parcheggi soggetti alla disciplina del presente Regolamento sono quelli con sosta ad orario soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale. L’istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è stata deliberata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 176, nella seduta del 30 novembre 1991, e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina della sosta avviene a mezzo Ordinanza Sindacale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'Ordinanza stessa.
Il servizio deve essere svolto secondo il calendario, gli orari, che devono essere esposti al pubblico, e le tariffe indicate dall'Amministrazione Comunale.
Art. 3 - TITOLI E ORARI DELLA SOSTA
Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu e dall'apposita segnaletica verticale, La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto in seguito al pagamento di una tariffa oraria, mentre eventuali casi di esenzione potranno essere giustificati se espressamente previsti dalla Legge o dal presente regolamento. La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia di deposito e custodia. L'utente che dovesse occupare con il suo autoveicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente, sarà tenuto al pagamento di una tariffa doppia, ovvero sarà soggetto di sanzione pecuniaria ai sensi del C.d.S. qualora il mezzo sia disposto in modo non consono.
TITOLO II - OBBLIGHI E DIVIETI
Art. 4 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI
Gli utenti dei parcheggi a pagamento sono tenuti a:
a) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;
b) eseguire manovre di accesso e uscita dai posti auto ad una velocità moderata, tale da evitareintralcio e pericolo a persone e cose, in particolar modo prestando attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
c) lasciare in sosta i veicoli nei posti liberi, rispettando le norme della circolazione stradale ed all'interno degli stalli di sosta tracciati;
d) lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, perfettamente frenato e con il motore spento;
e) rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni e le eventuali direttive fornite a voce dal personale addetto;
f) custodire con cura contrassegni, ricevute e/o scontrini indicanti il pagamento della tariffa dovuta per il periodo di sosta prescelto, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o da un uso abusivo degli stessi.
Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada:
a) lasciare in sosta i veicoli al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
b) sostare senza necessità negli stalli di sosta con il motore acceso;
c) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed funzionamento dei servizi;
d) sostare nelle di sosta a pagamento con veicoli che trasportano sostanze in infiammabili ed esplosive, o comunque pericolose;
e) effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno delle stesse aree di sosta;
f) effettuare personalmente, o far effettuare da altri, all'interno delle aree di sosta a pagamento la pulizia e/o il lavaggio del veicolo;
g) scaricare direttamente al suolo acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare la sede stradale delle aree di sosta a pagamento;
h) allontanarsi dal veicolo lasciando incustoditi al suo interno animali o minori.
Art. 5 - OBBLIGHI PER L'EVENTUALE GESTORE
Il gestore delle aree di sosta a pagamento, a meno che diversamente stabilito dall'Amministrazione Comunale, è tenuto a:
a) mantenere a proprie cure e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica stradale dei parcheggi a pagamento, nonché i dispositivi di controllo e di esazione delle tariffe;
b) curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi;
c) provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria, ripristino e riparazione;
d) provvedere alla esazione delle tariffe nei modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
e) provvedere alla necessaria pubblicizzazione del servizio.
Art. 6 - OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO
In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri ecc.) i soggetti interessati dovranno richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per Legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione che dovrà avere comunque carattere transitorio e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico secondo i relativi ed appositi Regolamenti.
TITOLO III - TARIFFE ED ESENZIONI
Art. 7 - TARIFFE ED ESENZIONI
Le tariffe da pagare per usufruire delle aree di sosta dei parcheggi a pagamento, nonché la disciplina e la regolamentazione della sosta sono delegate alla Giunta Comunale.
La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione sulla parte anteriore del veicolo del ticket orario emessa da apparecchiatura elettronica o da altre analogo titolo emesso per nome e conto dell’Ente.
Nelle aree di sosta dei parcheggi a pagamento la sosta è consentita a titolo gratuito, e senza limitazioni di tempo, a:
a) Veicoli appartenenti a corpi di Polizia dello Stato in servizio;
b) Veicoli appartenenti a corpi di Polizia Locale in servizio;
c) Veicoli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
d) Veicoli appartenenti ai Vigili del Fuoco in servizio;
e) Ambulanze e/o altri veicoli di soccorso in servizio;
f) Veicoli appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni in servizio;
g) Veicoli appartenenti al Comune di Popoli in servizio;
h) Veicoli appartenenti agli enti gestori di servizi pubblici essenziali (acqua, luce, gas e compagnie telefoniche) in servizio di assistenza e manutenzione degli impianti e/o agli utenti;
i) Veicoli appartenenti ai medici di base, o quelli incaricati di visite scali.
I veicoli sopra citati, quando non siano riconoscibili dalle colorazioni e/o dai contrassegni di istituto, dovranno sostare esponendo sulla parte anteriore del veicolo apposito contrassegno di riconoscimento.
Inoltre, analogamente a quanto previsto dall’art. 188, 3° comma, del Codice della Strada, nelle aree di sosta dei parcheggi a pagamento la sosta è consentita a titolo gratuito, e senza limitazioni di tempo, ai veicoli al servizio di persone invalide autorizzate.
Art. 8 - PERMESSI DI SALA AGEVOLATI
Il Sindaco si riserva di rilasciare, valutando ogni singolo caso e motivando il provvedimento, ulteriori agevolazioni, temporanee o parziali, non comprese nelle fattispecie previste agli articoli precedenti. Il numero di tali esenzioni dovrà essere tale da non creare minori entrate significative all'Ente.
TITOLO IV - VIGILANZA E RESPONSABILITÀ
Art. 9 - CONDIZIONI GENERALI
Con il ritiro della ricevuta (ticket) di pagamento, e/o comunque a seguito dell'uso del parcheggio a pagamento, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale sarà tenuta a disposizione degli utenti presso il locale Comando della Polizia Municipale e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
In ogni caso il pagamento della sosta non garantisce in alcun caso la disponibilità del posto, pertanto gli utenti sono tenuti alla verifica dell'effettiva disponibilità del posteggio.
Art. 10 - VIGILANZA
L'Amministrazione Comunale potrà esercitare ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi a pagamento attraverso il Comando della Polizia Municipale e/o altri incaricati, ivi compresi gli Ausiliari al Traffico nominati, con apposito provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge 127/1997. A questo personale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle eventuali spese di procedimento.
Art. 11 - SANZIONI E RIMOZIONI DEI VEICOLI
Per le violazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ed in caso di omesso o parziale pagamento, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Il Comune, ovvero l'eventuale gestore, in caso di violazione di nonne del presente Regolamento che comportino particolari situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione stradale, e/o al normale uso del parcheggio a pagamento, può procedere per mezzo delle forze di Polizia alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa; rimozione che avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.
Art. 12 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti o investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio a pagamento, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell’utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o dell’eventuale gestore.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati nei veicoli; all'uopo è fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali ed oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per altri veicoli e per i pedoni.
L'Amministrazione Comunale non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno al veicolo, ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e/o sottrazione di oggetti, accessori, parti di ricambio o singole parti del veicolo, comunque verificatesi durante la sosta nel parcheggio a pagamento, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, direttamente o per il tramite delle forze di polizia.
Art. 13 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto o richiamato dai presente regolamento, ed in caso di omesso o parziale pagamento della sosta, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché, se del caso, da altre Leggi e/o Regolamenti vigenti.
Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati i Regolamenti Comunali con essi in contrasto. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.